Elenco documenti necessari privato



DOCUMENTI NECESSARI PER ATTO DI COMPRAVENDITA TRA PRIVATI

 - titolo di provenienza: atto di compravendita, atto di donazione o successione
 - documenti d'identità: carta d'identità e codice fiscale di parte parte venditrice e parte acquirente
 - copia dell'eventuale preliminare di compravendita (nel caso in cui il contratto sia stato registrato quietanza del pagamento con F23)
 - estratti per riassunto degli atti di matrimonio rilasciati dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio (al fine di verificare se è stato correttamente annotato il regime patrimoniale  dei coniugi) oppure certificati di vedovanza o stato civile libero di tutte le parti
(N.B. NON necessario per parte venditrice se il bene venduto deriva da successione)
 - indicazione del rapporto di parentela e/o coniugio tra parte alienante e parte acquirente
 - fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari con cui è stato effettuato il pagamento degli acconti e del saldo del prezzo
 - fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari con cui sono state pagate le spese di mediazione ed indicazione dei dati del mediatore
 - ACE/APE (attestato di prestazione energetica) in originale
 - Certificazioni della conformità degli impianti nel caso in cui venisse garantita
 - eventuale regolamento di condominio comprensivo delle piantine (alloggi, cantine e box)
 - documentazione catastale: visure catastali ed eventuali planimetrie e docfa
 - copia della licenza o concessione edilizia o permesso di costruire iniziale se la costruzione è posteriore al 1° settembre 1967, copia delle concessioni o delle domande edilizie in sanatoria, copia delle eventuali DIA relative ad eventuali ristrutturazioni od opere edilizie successive, copia del certificato di agibilità/abitabilità
(N.B. NON necessario in caso di eventuale esonero dal controllo delle pratiche edilizie da parte dell'acquirente)
 - liberatoria spese condominiali da parte dell'Amministratore di condominio
 - detrazioni fiscali a carico del venditore o dell'acquirente
Se dovesse esserci un terreno:
 - Certificato di destinazione urbanistica
 - eventuale rinuncia alla prelazione nel caso in cui il terreno agricolo fosse coltivato da un coltivatore diretto
 - eventuale iscrizione INPS in caso di coltivatore diretto

DEPOSITO PREZZO (in vigore dal 29 agosto 2017):
Il prezzo della compravendita o il saldo, se è già stato versato un acconto o una caparra, è normalmente pagato al venditore contestualmente alla stipula del contratto di compravendita. La nuova legge per la concorrenza 2017 (in vigore dal 29 agosto 2017) introduce una ulteriore tutela per l'acquirente, prevedendo che, su specifica richiesta di una delle parti, il prezzo della compravendita possa essere consegnato in deposito al notaio che stipula l’atto, fino a che sia stata eseguita la trascrizione nei registri immobiliari e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli.
Sempre su richiesta di una delle parti, possono essere consegnate al notaio le somme destinate all’estinzione di gravami o spese non pagate o altri oneri dovuti (per esempio, le somme destinate all’estinzione di debiti garantiti da ipoteca iscritta sull’immobile oggetto della compravendita, oppure delle spese condominiali arretrate). Tali somme verranno temporaneamente depositate sul conto corrente dedicato dallo studio notarile a tale finalità. Gli importi depositati sul conto corrente dedicato sono esclusi dalla successione del notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque. Gli interessi sulle somme depositate sul conto corrente dedicato spettano allo Stato. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto di vendita e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio consegnerà il prezzo al venditore, e provvederà al versamento delle altre somme agli aventi diritto (per esempio alla banca, per la cancellazione dell’ipoteca, o all’amministratore del condominio, per le spese condominiali. Salvo che non venga erogato il mutuo, è necessario che l’acquirente che intenda avvalersi di tale disciplina provveda a depositare il prezzo presso il notaio due giorni prima della data prevista per la stipula dell’atto, o quantomeno fornisca anticipatamente al notaio copia degli assegni circolari che saranno utilizzati per il pagamento del prezzo, delle imposte e delle altre somme, in modo che il notaio possa eseguire gli opportuni controlli. Le stesse regole sono previste per tutti i contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende e, per quanto riguarda il versamento dei tributi e delle anticipazioni sul conto dedicato, per tutti gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale. Si fa presente che le formalità vengono espletate dall'ufficio di solito nei cinque giorni lavorativi successivi alla stipula dell'atto di vendita.
Rimaniamo pertanto in attesa di sapere come vogliono procedere le parti, nel caso scegliessero questa nuova normativa la parte acquirente dovrebbe sostenere una spesa pari al:
 - nel caso in cui l'importo del deposito sia inferiore ad Euro 100.000,00 --> dello 0,5% sull'importo del deposito;
 - nel caso in cui l'importo del deposito sia superiore ad Euro 100.000,00 --> dell'1% sull'importo del deposito.

 


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